(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 28 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nonche' lo sviluppo programmato e sistematico del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei bisogni di salute della persona, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di: a) autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, previste dagli articoli 3-septies e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; di seguito denominato: «decreto legislativo»; b) accreditamento istituzionale, previsto dall'art. 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati all'esercizio, pubblici e privati, la possibilita' di esercitare attivita' sanitarie e socio-sanitarie, a carico e per conto del Servizio sanitario regionale, nei limiti previsti dalla programmazione regionale e dagli accordi contrattuali; c) accordi contrattuali, previsti dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo; d) requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi in materia di autorizzazione e requisiti ulteriori in materia accreditamento; e) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie e dell'accreditamento istituzionale; f) vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.